Fino ad ora né l’esame del Codice Civile (artt. 1683 – 1702), né la considerazione della legislazione speciale in materia (D.lgs. 21 novembre 2005 n. 286) si erano rivelati utili ai fini della definizione del contratto di sub-vezione o sub-trasporto, nonostante questo sia, di gran lunga, il modello contrattuale più diffuso nella prassi, con particolare riferimento alle ipotesi in cui più soggetti siano contemporaneamente coinvolti nella fornitura di servizi di autotrasporto; il Codice Civile disciplina solamente, infatti, agli artt. 1699 e 1700, le fattispecie del Trasporto con rispedizione della merce e del Trasporto Cumulativo.
Contratto di trasporto con sub trasporto: Definizione della giurisprudenza
Una prima forma di inquadramento della fattispecie giuridica si è avuta ad opera della giurisprudenza di legittimità, poi accolta in dottrina, secondo cui:
“Si ha il contratto di trasporto con sub-trasporto quando il vettore, impegnatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, esegue con propri mezzi soltanto una parte di esso, avvalendosi quanto al resto dell’opera di altro vettore, col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di sub-trasporto, nel quale assume la veste di mittente e che opera indistintamente dal primo, non istituendosi alcun rapporto tra l’originario mittente ed il vettore del sub-trasporto, che di fronte a quello agisce come ausiliario del vettore originario”.
Pertanto, seppur in via interpretativa, ne segue che il contratto di sub-trasporto vada individuato nel “contratto che il vettore stipula in nome e per conto proprio con un altro operatore, affinché parte o tutta la prestazione di trasporto da lui dovuta in forza di un precedente contratto di trasporto venga eseguita da quest’ultimo”.
Con la Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) è stata rivoluzionata la disciplina dell’autotrasporto, andando, così, a colmare una lacuna normativa in materia di Subvezione: tra i 735 commi dell’art.1 della Legge di stabilità 2015, i commi dal 247 al 250 modificano e integrano il Decreto Legislativo 286/2005 e l’articolo 83-bis del Decreto-Legge 112/2008, convertito in Legge 133/08.
Principali interventi rispetto al Decreto Legislativo 286/05
Con la legge di stabilità 2015 è stata ampliata:
- la definizione di vettore che nella nuova formulazione comprende anche cooperative, consorzi e reti d’impresa
- la definizione di committente con l’introduzione della figura del committente cd. Logistico. Tali definizioni sono contenute nell’art. 2, comma 1, lett. b) e c).
Inoltre, è stata introdotta la definizione di sub-vettore con l’aggiunta della lettera e) bis nell’art. 2, comma 1. Per sub-vettore si intende:
- l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi
- ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009.
Definizione di sub-vezione
Il nuovo art. 6-ter disciplina, poi, la sub-vezione stabilendo che:
- il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori, ma tale possibilità deve essere necessariamente concordata tra le parti del trasporto al momento della stipulazione del contratto o in corso di esecuzione dello stesso.
- Ottenuta l'approvazione, il primo vettore si assume gli oneri e le responsabilità del committente per la verifica della regolarità del sub-vettore in materia retributiva, assicurativa e previdenziale, pena la responsabilità solidale, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per quanto riguarda i trattamenti retributivi dei lavoratori, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi alle prestazioni ricevute.
- Senza il consenso del committente, quest'ultimo può risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il pagamento delle prestazioni di trasporto già svolte.
Divieto di sub-vezione
Il sub-vettore non potrà affidare, a sua volta, il trasporto ad un altro sub-vettore. Violata tale disposizione, il contratto tra il primo e il secondo sub-vettore è nullo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite dal secondo sub-vettore.
E’ prevista un’eccezione al divieto di sub-vezione: se l'impresa di autotrasporto effettua trasporti di collettame con rottura del carico - ossia fa viaggiare su un unico mezzo un insieme di merci di clienti diversi, ciascuna di peso non superiore ai 50 quintali, per poi scaricarle dal veicolo e caricarle separatamente su altri mezzi - tale impresa potrà avvalersi di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura del carico, per eseguire la prestazione di trasporto.
Abrogazione scheda di trasporto
Infine, è stata abrogata la scheda di trasporto mediante abrogazione dell’art. 7-bis del D.lgs. 286/05 che la prevedeva e sono stati, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel medesimo decreto legislativo: pertanto, dal 1° gennaio 2015, i committenti di un servizio di trasporto merci non sono più tenuti alla compilazione di tale documento e gli agenti accertatori, di conseguenza, non possono più chiedere al conducente di esibire la suddetta scheda o i documenti equipollenti.
Tuttavia, una circolare del Ministero dell’Interno del 31.12.2014 ha precisato che devono comunque risultare da altra documentazione:
- le informazioni riguardanti le generalità del committente
- e le istruzioni sull’esecuzione del trasporto fornite dal committente medesimo.
Naturalmente, rimangono immutate le altre disposizioni che prevedono l'obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità quali documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc.
Principali novità rispetto all’art. 83-bis della Legge 133/08
Contrattazione prezzi e condizioni del contratto di trasporto
Prima modifica che merita di essere segnalata deriva dalla lettura del nuovo comma 4 dell’art.83-bis (gli artt. 1-2-3 sono stati abrogati), che introduce la possibilità di contrattare liberamente i prezzi e le condizioni del contratto di trasporto, stipulato sia in forma scritta che verbale, sempreché si tenga conto “dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”.
Il committente (e il vettore in caso di incarico affidato al sub-vettore) deve verificare la regolarità dell’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, da parte del soggetto incaricato, preliminarmente alla stipulazione del contratto, mediante acquisizione dal vettore (o dal sub-vettore) dell’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali. In futuro questo adempimento dovrebbe essere semplificato mediante accesso a banca dati, con consultazione on line. In mancanza, il committente del trasporto è obbligato in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti.
Responsabilità solidale del committente nei confronti del vettore
E’ ora prevista, inoltre, una responsabilità solidale del committente nei confronti del vettore ed eventuali sub-vettori, nel limite di un anno, qualora non richieda copia di un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Tuttavia, la responsabilità solidale del committente è strettamente connessa al soggetto/vettore; lo si ricava da quanto enunciato nel d.lgs. 286/05 dove si prevede che il vettore sia direttamente responsabile, se non verifica la regolarità del sub-vettore. In particolare:
- tale responsabilità si intende retributiva, previdenziale e assicurativa nel caso di contratti scritti
- qualora si tratti di contratto orale, il committente “si assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito”.
Pertanto il committente è chiamato a verificare la regolarità del vettore che, in futuro, potrà essere riscontrata mediante l’accesso ad una banca dati consultabile on line che dovrà essere attivata dal Comitato centrale dell’Albo degli Autotrasportatori.
Corrispettivo: adeguamento e valori indicativi di riferimento
Passando agli aspetti relativi al corrispettivo, si evidenzia che la nuova legge stabilisce per i contratti che prevedano prestazioni di trasporto superiori ai 30 giorni l’adeguamento del corrispettivo se la variazione del prezzo del gasolio supera del 2% il valore preso a riferimento alla stipula del contratto; l’adeguamento vale anche per le variazioni delle tariffe autostradali.
Infine, la Legge di Stabilità 2015 prevede, al comma 250, che il MIT (anche sulla base delle rilevazione mensile del MISE sul prezzo medio del gasolio) riporti dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi, di cui il committente e vettore devono tener conto per elaborare il corrispettivo della prestazione di trasporto.
Giuseppe De Marinis