Repubblica Ceca: responsabilità dei dipendenti per danni a carico del datore di lavoro

Cosa accade, in Repubblica Ceca, se il lavoratore provoca danni all’impresa datore di lavoro

Per il diritto del lavoro ceco i dipendenti rispondono del danno solo entro determinati limiti determinati dalla legge. Tali limiti, però, sono superabili concordemente se tale patto è stato espressamente concordato per iscritto tra datore di lavoro e lavoratore subordinato.

I Tribunali di merito cechi, con riferimento alla vecchia normativa del codice del lavoro, hanno ristretto l’ambito a quello della normale diligenza.

Il codice del lavoro ceco, in tema di responsabilità del dipendente, sancisce con precisione le ipotesi nelle quali il datore di lavoro può domandare il risarcimento del danno ed entro quali limiti.

Il principio cardine è che il lavoratore subordinato risponde dei danni cagionati all’impresa sua datrice di lavoro per violazione degli obblighi a lui imposti dalla legge o dal contratto di lavoro e quelli che ne discendono in modo diretto.
L’onere di provare tali danni è a carico del datore di lavoro.

Il codice detta anche regole speciali per le ipotesi di:

  • dipendenti addetti alla gestione dei valori con obbligo di rendiconto (ad esempio i commessi in un negozio)
  • dipendenti ai quali sono affidati in custodia beni aziendali (ad esempio gli autisti).

In queste ipotesi è consigliabile che le imprese stipulino un accordo sulla responsabilità per il risarcimento degli eventuali danni. Comunque, il codice stabilisce che l’affidamento in custodia di beni con un valore superiore a 50.000 CZK deve sempre risultare da un accordo scritto, sotto pena di nullità, con il dipendente.

In generale, visto il favore che l’ordinamento ceco attribuisce al dipendente in mancanza di una limitazione tra questi ed il datore di lavoro espressamente prevista in forma scritta, risulta estremamente difficoltoso per il datore di lavoro richiedere tale responsabilità. Invece, qualora tale accordo scritto sussista, il dipendente potrà rispondere del danno per la sua totalità.

Negli altri casi, l’ammontare del danno risarcibile, se causato da colpa, è limitato per legge a quattro volte l’ammontare medio mensile della retribuzione.

Se nella condotta del lavoratore subordinato si dovesse ravvisare il dolo, il datore di lavoro potrebbe anche richiedere il lucro cessante.

In tutti i casi, anche se il danno è stato cagionato in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di droghe, è possibile chiedere solo il danno che effettivamente si è patito e non anche una sorta di danno per così dire “punitivo”.

Concludiamo fornendo alcuni esempi di danni che potremmo definire di “colpa grave”: merci scomparse in un esercizio commerciale; un dirigente che dimentica le chiavi della vettura aziendale sul marciapiede; un direttore della logistica che conclude un importante contratto in difformità delle istruzioni ricevute dai superiori.

Avv. Marco Tupponi