Il Parlamento con la legge del 17 dicembre 2012 n.221 ha convertito, apportando alcune modifiche, il decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179 dal titolo “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (il cosiddetto “Decreto Sviluppo bis”). La nuova legge contribuisce a delineare, con maggior precisione, il quadro complessivo della normativa sui contratti di rete fornendo maggiore operatività alla disciplina.
La novità più importante riguarda il tema della personalità giuridica. In particolare è stato chiarito che "il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la
facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte".
Il legislatore nel ribadire, con il decreto legge n. 179/2012 e relativa legge di conversione n. 221/2012, che il contratto di rete, in quanto tale, non è dotato di soggettività giuridica, fornisce un chiarimento che si è reso necessario a fronte della situazione di incertezza normativa che si era generata su questo punto.
Come spiega l’avvocato Marco Tupponi, dello studio legale internazionale
Tupponi-De Marinis & Partners, nonché docente a contratto di Diritto dell’impresa avanzato all’Università di Bologna, sede di Forlì - “ci sono due tipologie di contratti di rete:
- la prima è una formula semplice che non prevede né un patrimonio del contratto di rete né un organo di gestione
- la seconda tipologia prevede, al contrario, una dotazione patrimoniale e un organo amministrativo.
Ora, il contratto di rete non ha mai personalità giuridica, neanche in questo secondo caso, salvo che non venga richiesta esplicitamente
l’iscrizione nel Registro delle imprese a seguito della quale ci può essere anche l’attribuzione della partita Iva.
Con il fondo patrimoniale e con la personalità giuridica cambia il profilo del contratto di rete nei confronti di terzi: i creditori possono aggredire solo i beni conferiti nel fondo”.
Il legislatore è intervenuto anche sul Codice degli Appalti prevedendo la partecipazione dei contratti di rete a gare e appalti pubblici.
“In pratica viene data la possibilità anche alle reti d’impresa di partecipare a gare ed appalti pubblici e per questo non è necessario il requisito della personalità giuridica così come non lo è per le Ati, le associazioni temporanee d’impresa” - chiarisce Tupponi.
Ecco che cosa cambia con le nuove norme
RetImpresa, associazione di settore aderente a Confindustria, ha così riassunto le principali innovazioni del quadro legislativo in un documento aggiornato a gennaio 2013 e che rappresenta un utile punto di riferimento per tutti gli operatori.
Viene introdotta, nell’ipotesi in cui il contratto si doti di fondo patrimoniale e di organo comune, una sub disciplina in forza della quale:
- la responsabilità patrimoniale - per le obbligazioni assunte dall’organo comune per il programma comune - è limitata al fondo comune
- va redatta annualmente la situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.
Inoltre le reti d’impresa vengono inserite tra le forme di aggregazione ammesse alla partecipazione delle gare d’appalto, con un risultato che recepisce il parere dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, che si era pronunciata in tal senso.
Le imprese, che hanno sottoscritto un contratto di rete, possono iscrivere la rete nelle sezione ordinaria del Registro delle Imprese e la scelta di effettuare tale iscrizione comporta l’acquisizione di soggettività giuridica della rete.
Per le reti che vogliono acquisire la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005. È esclusa, quindi, la possibilità di redigere l’atto con mera firma digitale per le “reti-soggetto”.
Fonte: “Un mare di network - La prima guida dei contratti di rete tra imprese del settore nautico" (Pag. 35 e 36).