La tariffa doganale comune e la nomenclatura combinata

La Nomenclatura Combinata (NC) rileva sia ai fini tariffari che statistici e desume la sua codifica dal Sistema Armonizzato.

Il Sistema Armonizzato, d’ora in avanti (SA), è fondato sulla Convenzione sul Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e costantemente aggiornato dall’OMD al fine di garantirne un’interpretazione uniforme che tenga conto dell’evoluzione tecnologica, di considerazioni sociali e ambientali e che consenta una piena integrazione dei nuovi prodotti. Attualmente comprende circa 5000 gruppi di merci identificati da un codice a sei cifre, secondo una struttura legale e logica che poggia su delle regole ben determinate volte a facilitarne un’applicazione uniforme.

Il Sistema Armonizzato di fatto consiste semplicemente in una codifica numerica adottata dai Paesi più industrializzati dell’(OCSE), formata da sei cifre in cui:

  • le prime due individuano il capitolo
  • la terza e la quarta la voce doganale nel capitolo
  • la quinta e la sesta la posizione statistica nell’ambito della voce doganale.

Infatti, esso è diviso in sezioni, capitoli e posizioni tariffarie. La tariffa è un elenco merceologico in cui tutte le merci sono classificabili ed è costituita da 99 capitoli, di cui 97 utilizzati e due a disposizione della comunità.

Si ritiene utile, ora, chiarire che cosa si intenda esattamente per nomenclatura tariffaria, statistica e combinata. A tal proposito ci si rifarà all’art. 1 della sopra citata Convenzione, il quale stabilisce che la nomenclatura tariffaria è stabilita secondo la legislazione della parte contraente, per la riscossione dei diritti doganali all’importazione.

La seconda è finalizzata alla raccolta di dati che servono all’elaborazione di statistiche relative al commercio di importazione e di esportazione; mentre la nomenclatura combinata non è altro che la sintesi delle precedenti. Quest’ultima infatti integra quella tariffaria e le statistiche giuridicamente prescritte dalla Parte contraente, ai fini della dichiarazione delle merci all’importazione.

Ci si propone ora di delineare la tariffa doganale comune (di seguito indicata come TDC) di cui la nomenclatura combinata è parte, esplicitando innanzitutto che, anch’essa costituisce una codificazione universalmente comprensibile delle merci a cui è affiancata una fiscalità. Si desume che, grazie a tale strumento, è possibile individuare con esatta simmetria un prodotto in campo internazionale al di là della terminologia usata che, in uno scenario mondiale, potrebbe, in taluni casi, generare fraintendimenti.

La rilevanza della TDC però, non si esaurisce nella nomenclatura armonizzata che ne costituisce solo il primo aspetto, potendosi ricavare il secondo nella conoscenza del trattamento daziario da applicare. Sembra corretto dunque ravvisare una funzione di protezione economica della TDC la quale, come sappiamo, fa corrispondere ad una data merce l’afferente imposizione daziaria.

Onestamente va anche detto però che tale compito, se pur importante, è stato significativamente ridimensionato poiché un’ottica di liberalizzazione degli scambi commerciali mondiali, mal si concilia con interventi di protezione all’importazione.

Si evidenzia invece in tutta la sua strategica importanza, soprattutto per gli operatori con l’estero, l’analisi statistica di cui la TDC è strumento indispensabile.

Ogni scelta aziendale che voglia essere efficace poggia, infatti, su valutazioni economiche che non possono prescindere da indagini statistiche realizzate attraverso la classificazione delle merci.

Vantaggi derivanti da una idonea qualificazione delle merci

Una corretta classifica è fondamentale:

  • per la dichiarazione doganale in quanto evita il sorgere di contestazioni che potrebbero portare a revisioni dell’accertamento
  • permette l’esatta applicazione daziaria e fa sì che si conosca la legislazione afferente ad un determinato prodotto.

La fonte normativa della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune è costituita dall’AllegatoI del Reg. CEE n. 2658/87, quindi, nell’eventualità di una contestazione, è ad esso che bisogna far riferimento.

Si ritiene giusto rilevare comunque che, oggettivamente, la classificazione merceologica, oltre ad essere continuamente aggiornata, non è cosa semplice soprattutto per le varietà e molteplici combinazioni dei prodotti oggi esistenti.

Per facilitare la buona riuscita di tale compito è sicuramente utile conoscere le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata.

Ai fini della classificazione delle merci, valgono le seguenti principali regole:

  1. Qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito, purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito o da considerare come tale quando è presentato smontato o non montato.
  2. Qualsiasi menzione a una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata o anche associata ad altre materie; così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti integralmente o parzialmente da questa materia.

Qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata secondo i seguenti principi.

a) La voce più specifica prevale sulle voci di portata più generale; tuttavia, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte soltanto delle materie che costituiscono un prodotto misto o a un oggetto composito o a una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come egualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b) I prodotti misti, i lavori composti da materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in base alla regola precedente, sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c) Ove le regole precedenti non permettano di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

d) Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle suddette

regole sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia. Inoltre, gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti di disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti, quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi; questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che infieriscono all’insieme il suo carattere essenziale; gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci, salvo che non siano suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

Giuseppe De Marinis