In dogana aumentano gli adempimenti digitalizzati

Il 1° maggio 2016 ha rappresentato una vera e propria rivoluzione in dogana: sono entrate in vigore, infatti, molte delle disposizioni contenute nel regolamento Ue n. 952/2013 che ha istituito il nuovo Codice doganale comunitario, insieme ai regolamenti attuativi 2446/2015 e 2447/2015.

Le nuove semplificazioni sono basate su una più intensa digitalizzazione del dialogo tra impresa e dogana e mirano:

  • a ridurre i tempi di sdoganamento
  • a fornire anche all’utenza esterna la tracciabilità dell’intero ciclo di import/export e dello svolgimento dei controlli connessi.

Il passaggio al nuovo sistema, comunque, prevede un periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019, per consentire l’adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche (reassessment).

Il nuovo codice doganale individua i regimi doganali speciali e li raggruppa in quattro funzioni economiche.

Altri aspetti rilevanti sono: il trattamento della partenza delle merci dal territorio doganale della Comunità (merci in uscita dal territorio, esportazione e riesportazione, esenzione dai dazi); il comitato del codice doganale e le procedure che consentono alla Commissione di adottare misure d’applicazione del codice.

Attraverso un rafforzamento del contesto normativo e operativo condiviso dalle autorità doganali degli Stati membri, il codice istituisce processi moderni basati su procedimenti informatici, al fine di garantire in generale la semplificazione e l’applicazione uniforme della normativa doganale; nonché migliorare i controlli doganali e facilitare le procedure di sdoganamento, le quali diventano così integralmente informatizzate.

L’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione diventa la regola per le autorità doganali che possono, così, scambiarsi dati. Tali sistemi concernono segnatamente:

  • le formalità espletate dagli operatori economici
  • i regimi doganali (in particolare nel caso dello sdoganamento centralizzato) e la registrazione/autorizzazione degli operatori economici (identificazione e registrazione degli operatori economici: Eori; concessione dello status di operatore economico autorizzato nel settore della «semplificazione doganale» o/e nel settore «sicurezza»: Aeo)
  • la gestione del rischio attraverso un quadro comune per la Commissione e gli Stati membri che consenta alle autorità doganali di eseguire controlli basati su analisi nazionali, comunitarie e internazionali.

Per favorire e rendere più agevoli gli scambi con Paesi terzi, il nuovo codice doganale consente maggiore mobilità dei rappresentanti, doganalisti debitamente accreditati e certificati Aeo su tutto il territorio dell’Unione europea, favorendo, di conseguenza, la concorrenza.

In particolare, l’articolo 18 del nuovo Cdc, dopo aver evidenziato le differenze tra «rappresentanza diretta e indiretta» in dogana, al paragrafo 3 stabilisce che: «Gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell’Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l’applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all’articolo 39, lettere da a) a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.».

Il nuovo quadro giuridico consentirà, inoltre, di semplificare le procedure doganali per gli scambi di merci fra i territori facenti parte del territorio doganale comunitario, ai quali si applica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e i territori ai quali la direttiva non si applica.

Oltre a disciplinare in maniera chiara il rimborso e lo sgravio dei diritti, il nuovo codice doganale affronta, a parere di chi scrive, con maggiore chiarezza, all’articolo 120, il tema dell’equità stabilendo che si procede al rimborso o allo sgravio dell’importo di un dazio all’importazione o all’esportazione quando un’obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore. Si considera che sussistono le circostanze particolari qualora risulti chiaramente dalle circostanze del caso che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio dalla riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione.

Le numerose novità del nuovo Codice doganale comunitario e l’emanazione dei regolamenti attuativi hanno sicuramente migliorato il rapporto tra soggetto passivo e dogana. Tuttavia, la loro piena operatività richiederà tempo e un adattamento di tutti gli operatori coinvolti dalle nuove regole.

Giuseppe De Marinis

Fonte: Quotidiano del Fisco (14.7.2018) – Il Sole 24 ORE